Nuovo “Regime Forfettario”, non sempre conveniente.
Al contrario di quanto si possa pensare, gestire gli adempimenti del regime forfettario non è sempre così semplice, così come l’effettiva possibilità di trarne vantaggi soprattutto in seguito alle modifiche apportate dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Le novità introdotte riguardano:
- l’innalzamento del limite dei ricavi percepiti annualmente, per poter essere inclusi, da 30.000 a 65.000 euro indipendentemente dall’attività esercitata. Precedentemente erano previsti differenti limiti a seconda della tipologia di attività esercitata;
- l’eliminazione di cause di esclusione quali: il possesso al 31/12 di beni strumentali per un valore maggiore di 20.000 euro, l’aver sostenuto costi per lavoro dipendente superiori a 5.000 euro e la percezione nel medesimo periodo d’imposta di redditi di lavoro dipendente per oltre euro 30.000;
- l’introduzione di due ulteriori cause di cause di esclusione: il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che esercitano la medesima attività con riferimento alla sezione ateco e lo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti dei soggetti, o altri a loro riconducibili, dai i quali nei due anni precedenti abbiano percepito reddito di lavoro dipendente o assimilato.
Con quest’ultima causa di esclusione il legislatore vuole impedire il verificarsi della trasformazione di precedenti rapporti di lavoro dipendente in falsi rapporti di lavoro autonomo con partita IVA.
Per quanto riguarda la causa ostativa riferita al possesso di una partecipazione in una Srl, la stessa va verificata a fine anno e l’eventuale presenza di entrambe le due condizioni impedirà la prosecuzione del regime forfettario nell’anno successivo. Questo perché nel caso, per esempio, di possesso di una quota superiore al 50% del capitale sociale solamente a fine anno si potrà valutare se l’attività svolta dal forfettario è la stessa di quella svolta dalla società.
Ad usufruire del nuovo regime forfettario potranno essere non solamente le nuove attività ma anche i lavoratori autonomi e le ditte individuali già esistenti in precedenza nel regime ordinario.
Tuttavia non sempre vi è convenienza ad applicare il regime forfettario e questa va preventivamente verificata caso per caso.
Le operazioni attive in regime forfettario, infatti, non sono soggette all’applicazione dell’IVA e conseguentemente non vi è la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Stando così le cose per il soggetto forfettario costituirà costo l’importo totale della fattura che non potrà neanche dedurre dal reddito giacché la base imponibile su cui applicare l’imposta viene calcolata applicando al totale dei ricavi la percentuale di forfettizzazione (da cui il nome del regime) prevista per la specifica attività. Perciò maggiore è l’IVA sugli acquisti e minore sarà la convenienza ad aderire al regime forfettario (che comunque è il regime naturale per chi percepisce redditi inferiori alla soglia prevista). Le imprese commerciali per tale motivo sono penalizzate da questo regime fiscale.
Di conseguenza in occasione di importanti investimenti in beni strumentali non sarà possibile dedurre gli ammortamenti dei beni stessi lungo il periodo della loro vita utile.
Un elemento importante da considerare prima di effettuare il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario è la rilevanza dell’ammontare dell’IVA detratta precedentemente su beni e servizi non ancora utilizzati e dell’IVA detratta relativa ai beni strumentali non ancora completamente ammortizzati. Il versamento dell’IVA non più detraibile deve essere eseguito entro il 16 marzo dell’anno successivo al cambio regime in un’unica soluzione.
Il cambio regime risulterebbe meno conveniente anche in presenza di ricavi a tassazione differita e, nei casi di passaggio da tassazione per competenza a quella per cassa, per i costi e i ricavi in cui le rispettive manifestazioni siano a cavallo d’anno.
Da ultimo si fa presente che scontando un’imposta sostitutiva le detrazioni IRPEF derivanti ad esempio dalle spese mediche o di ristrutturazioni immobili non potranno essere applicate a meno che non si percepiscano altri redditi a tassazione IRPEF.