Con il D.L. Crescita modificata la mini-IRES e reintrodotto il super-ammortamento.

Con il D.L. Crescita modificata la mini-IRES e reintrodotto il super-ammortamento.

11 Aprile 2019 Blog 0

Emendamento al decreto crescita per mini-IRES

Con la conversione in legge del D.L. 34/2019 (leggi l’articolo sulle novità di maggior interesse) è stata modificata la nuova agevolazione mini-IRES grazie alla quale a partire dal periodo d’imposta 2019 si applicherà un’aliquota agevolata su una quota di reddito d’impresa prodotto di importo pari agli utili accantonati a riserve.

L’aliquota agevolata sarà fissa del 20% a partire dall’anno d’imposta 2023, mentre è al 22,5% nel 2019, al 21,5% nel 2020, al 21% nel 2021 e al 20,5% nel 2022.

La base imponibile su cui applicare l’aliquota IRES agevolata corrisponde al minore importo tra gli utili destinati a riserve diverse da quelle non disponibili e l’incremento  del patrimonio netto contabile alla fine di ogni esercizio, al netto del risultato d’esercizio e della quota che ha già usufruito dell’agevolazione negli anni precedenti, rispetto a quello dell’esercizio 2018, al netto anch’esso del risultato d’esercizio. 

Confermato il super-ammortamento

Così come previsto dal decreto legge 34/2019, per gli investimenti in beni strumentali nuovi o acquisiti in leasing ad eccezione dei: veicoli ad uso promiscuo, beni immateriali, gli immobili e tutti i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento fiscale (D.M. 31/12/1988) inferiore al 6,5%, acquistati nel periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 includendo anche il periodo fino al 30 giugno 2020 per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre e per i quali sia stato versato un acconto di almeno il 20%, è previsto un incremento della quota di ammortamento, o della quota di canone del leasing, del 30%, entro un limite di investimento complessivo  pari a 2,5 milioni di euro. Tale agevolazione non ha effetti sull’IRAP, non incide sui calcoli degli ISA e della determinazione degli acconti da versare.

Approvazione del D.L. 34/2019

Con l’approvazione del DL 34/2019, il cosiddetto Decreto Crescita, il governo è intervenuto sulla nuova agevolazione alle imprese, la mini-IRES, introdotta dalla legge di bilancio 2019 variandone le regole.

Se da un lato la modifica si è resa necessaria per semplificare la complicatissima applicazione della versione originaria, dall’altro si è ridotto il beneficio che passa dalla riduzione dell’aliquota IRES dal 15% della prima versione al 22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020, 20,5 nel 2021 e 20% dal 2022.

E’ variato, inoltre, anche uno dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione in questione, mentre in precedenza spettava per l’accantonamento degli utili dell’esercizio a riserva, per l’acquisto di nuovi beni strumentali materiali e per nuove assunzioni di dipendenti, ora questi ultimi due sono venuti meno permettendo l’agevolazione solo a chi reinveste gli utili nell’impresa.

Per contro sempre con il medesimo decreto legge è stato reintrodotto il super-ammortamento per l’acquisto di beni strumentali materiali dal 1 aprile al 31 dicembre 2019 permettendo su tali nuovi acquisti di incrementare la quota fiscale dell’ammortamento del 30%.

Positiva l’intervento sulla nuova agevolazione mini-IRES che così come modificata sopperisce all’abolizione dell’ACE che premiava il reinvestimento degli utili nell’azienda e si prospetta di più semplice applicazione così come anche la reintroduzione del super-ammortamento sicuramente più generoso rispetto quanto previsto dalla mini-IRES iniziale introdotta dalla legge di bilancio 2019.

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