Quale preferire tra Srl e Snc?
La scelta della forma societaria più adatta per poter svolgere la propria attività è uno dei quesiti più richiesti.
Solitamente si è portati a pensare che le società a responsabilità limitata siano la scelta migliore per fare impresa, rassicurati dal rischio in essere solo alla quota di capitale investita, e difatti nella maggior parte dei casi lo è, ma non sempre. In realtà la forma societaria più adatta va individuata attraverso l’esame di alcuni parametri come il tipo di attività che si intraprende e le modalità di svolgimento della stessa.
La società in nome collettivo, Snc, è la più comune alternativa alla Srl. È una società di persone e in quanto tale non è caratterizzata da autonomia patrimoniale e da personalità giuridica come invece accade per le società a responsabilità limitata, società di capitali. Tale aspetto comporta che mentre quest’ultime hanno un loro patrimonio distinto da quello dei soci in modo che i creditori sociali possano aggredire esclusivamente (eccetto in alcuni specifici casi) il patrimonio della società, le società di persona non presentano né personalità giuridica né autonomia patrimoniale e pertanto i patrimoni personali dei soci sono aggredibili dai terzi aventi diritto.
La responsabilità limitata è come già anticipato il principale vantaggio e motivo di preferenza di questa forma societaria. Bisogna inoltre considerare che:
– le società a responsabilità limitata sono soggette ad imposizione IRES e IRAP ad aliquote fisse rispettivamente del 24% e 3,9% e quindi nel caso di non distribuzione degli utili sono più vantaggiose rispetto all’imposizione fiscale prevista per le Snc incentivando oltretutto il reinvestimento degli utili nell’impresa al fine della crescita della stessa.
– le società a responsabilità limitata hanno l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria che si traduce in una maggiore trasparenza nei confronti di vari soggetti interessati come nel caso delle banche per la concessione di fidi e in un maggior controllo della loro gestione potendo effettuare l’analisi del bilancio.
– lo statuto delle Srl è personalizzabile permettendo così l’adeguamento del funzionamento delle stesse alle particolari esigenze per il raggiungimento dell’oggetto sociale e dell’organizzazione dei soci. Per esempio, una società potrebbe essere composta solo da soci apportatori di capitale che delegano la gestione ad un amministratore oppure al contrario da soci lavoratori che vogliono personalmente gestire la stessa come se fosse una società di persona. In questo caso gli statuti richiedono diverse norme di funzionamento.
– alle Srl è permesso finanziarsi anche attraverso il ricorso ai titoli di debito e al crowdfunding.
Tuttavia, a fronte di una struttura giuridica che offre maggiore trasparenza, solidità e tutele sia nei confronti dei soci che nei confronti dei soggetti che avranno a che fare con la società si hanno maggiori costi per la costituzione e per la successiva gestione della stessa. Basti pensare ai diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio, la tassa di concessione governativa, il maggior costo del diritto camerale annuale e della gestione della contabilità ordinaria con deposito del bilancio d’esercizio oltre agli aggravi dovuti all’obbligo di nomina di un revisore per il controllo legale dei conti introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che ha ridotto i precedenti parametri dimensionali per tale nomina (vedi articolo). Inoltre, vi sono norme a tutela dell’integrità del capitale sociale che intervengono in caso di riduzione dello stesso sotto la soglia minima stabilita dalla legge per il reintegro dello stesso oltre all’obbligo della costituzione di una riserva legale pari ad un quinto del capitale sociale ottenuta attraverso l’accantonamento degli utili in ciascun esercizio.
Dal punto di vista fiscale c’è da dire che in caso di distribuzione degli utili ai soci persone fisiche in aggiunta alla tassazione ordinaria della società si deve considerare un ulteriore prelievo in capo ai soci pari al 26% trattenuto con ritenuta a titolo d’imposta a partire dagli utili prodotti dall’anno d’imposta 2018 (per maggiori informazioni consultare l’articolo dedicato).
Questo significa che a parità di utili distribuiti il socio di Snc per la quale la tassazione degli utili avviene direttamente in capo ad esso ed in base agli scaglioni IRPEF di cui l’aliquota maggiore è del 43% sarà avvantaggiato rispetto al prelievo totale fra società e dividendo del socio della Srl.
Altri aspetti che rendono meno preferibile la gestione delle Srl sono la possibilità dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali nei confronti dell’amministratore che abbia violato l’obbligo di integrità del patrimonio sociale in considerazione del fatto che nelle Srl frequentemente i soci rivestono questa carica e in alcuni casi vi è l’estensione di tale responsabilità al socio che abbia autorizzato il compimento di azioni dannose.
Sintetizzando estremamente, la Snc è da preferire nel caso in cui la redditività della società sia bassa, potendo i soci usufruire di una tassazione IRPEF ridotta e la stessa non si esponga finanziariamente o non intraprenda operazioni rischiose così da non mettere a rischio il patrimonio dei singoli soci.
Al contrario la Srl conviene per redditi maggiori e gestioni più rischiose.
Oltre alle predette forme societarie ve ne sono altre varianti delle prime di cui si dà un breve accenno.
La Srl semplificata, introdotta con il d.l. 1 del 2012 e modificata dal d.l. 76 del 2013 per agevolare la costituzione di società Srl a particolari condizioni economiche molto vantaggiose. Esse infatti sono costituite: con atto standard basato su un apposito modello ministeriale, con capitale sociale che va da un minimo di 1 euro a 10.000 euro, sono esenti da diritti di bollo e di segreteria in sede di costituzione nonché da onorari del notaio.
A fronte di questi vantaggi bisogna considerare che è possibile conferire nel capitale solo denaro, lo statuto contenuto nell’atto costitutivo è standard e non modificabile in base alle esigenze dei soci che possono essere solo persone fisiche.
La Sas, molto diffusa, società di persona che differisce dalla Snc per la presenza di due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. I primi sono equivalenti ai soci delle Snc mentre i secondi sono soci apportatori di solo capitale responsabili limitatamente solo alla loro quota di capitale apportato.
2 risposte
Tutto molto chiaro ,esposto in modo semplice e preciso. Bravi
Se in una scn uno dei soci vuole cedere altri le proprie quote deve per forza interpellare prima i soci della s nc?