Agevolazioni e semplificazioni fiscali 2020
Si riportano di seguito le principali semplificazioni e agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) e dal collegato fiscale (Dl.124/2019 convertito dalla legge 157/2019) che interessano direttamente le Srl:
Agevolazioni fiscali
Ripristino dell’ACE
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 abrogando definitivamente la “mini IRES” che quindi non troverà mai applicazione.
L’agevolazione introdotta dal DL 201/2011 permette di portare in deduzione dal reddito complessivo netto d’impresa un importo, il rendimento nozionale, calcolato sulle variazioni in aumento del capitale proprio della società favorendo in tal modo la capitalizzazione del patrimonio aziendale con capitale proprio anziché di terzi.
Tale rendimento nozionale è stato però ulteriormente ridotto nella misura dell’1,3%.
Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU
Si confermano le disposizioni introdotte dal decreto crescita in materia di deducibilità IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e si interviene anticipando di un anno la deducibilità integrare della stessa, quindi già a partire dall’anno d’imposta 2022.
Riassumendo, con la legge di bilancio per il 2020 viene confermata per il periodo d’imposta 2019 la deducibilità al 50% dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Tale percentuale viene portata al 60%, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 e definitivamente al 100% dal periodo d’imposta 2022.
Le stesse percentuali si applicano anche all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Semplificazioni
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando il decreto crescita (DL 34/2019), prevede ora che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, dovuta in seguito all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette, da versarsi entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre dietro comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la stessa comunichi al contribuente:
- l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta;
- la sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Qualora il contribuente non provveda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.
Viene inoltre stabilito che, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con scadenze semestrali, entro il 16 giugno e il 16 dicembre.
Date d’invio dell’“esterometro”
Con la modifica dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, è prevista una nuova periodicità di trasmissione della comunicazione delle operazioni effettuate con i soggetti esteri, la “comunicazione delle operazioni transfrontaliere”.
Dal 1° gennaio 2020 la trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere avviene trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Crediti d’imposta
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento applicati nei periodo precedenti è prevista una nuova agevolazione consistente non più in una maggiorazione del costo fiscale di acquisto degli stessi ma in un credito d’imposta.
Tale credito con riferimento agli investimenti in:
- beni materiali strumentali nuovi,non “4.0” esclusi quelli con coefficiente d’ammortamento inferiore al 6,5% tutti gli autoveicoli, è riconosciuto, alle imprese e agli esercenti arti e professioni, includendo anche i soggetti che applicano il “regime forfettario” che erano esclusi dalla precedente agevolazione, nella misura del 6% del costo d’acquisto e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- beni “4.0”,compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
- beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto solo alle imprese nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese non in regola dal punto di vista delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che non rispettano le norme in materia di versamenti contributivi ed assistenziali e le imprese in liquidazione volontaria o su cui gravano procedure concorsuali.
Con riguardo all’utilizzo, il credito è fruibile in compensazione con tributi e contributi mediante il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali, sia “ordinari” che “4.0” e in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni immateriali.
Per gli investimenti in beni materiali “ordinari” l’utilizzo è possibile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
È introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel quale rispetto al precedente alle attività oggetto di riconoscimento del beneficio si aggiungono le spese per attività di transizione ecologica, di innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative e di attività di design e ideazione estetica
Si riportano sinteticamente le principali spese ammesse alle agevolazioni:
- le spese per il personale;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e non e le altre spese relative ai beni materiali mobili a ai software;
- le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo o innovazione tecnologica;
- le spese per servizi di consulenza inerenti le attività per cui si intende richiedere il beneficio;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nell’attività.
Il credito è riconosciuto:
- Per le attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 12% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- Per le attività d’innovazione tecnologica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o d’innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- Per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
Credito d’imposta per la formazione 4.0
È prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, sebbene con la nuova formulazione la misura dell’agevolazione vari in funzione delle dimensioni aziendali.
Infatti il credito d’imposta spetta:
- alle piccole impresenella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
- alle medie impresein misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro.
- alle grandi impresein misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro.
Nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiatila misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60%, fermi restando i limiti massimi annuali.
Inoltre e stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Credito d’imposta per la partecipazione alle fiere all’estero
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali.
Tale credito consiste nel 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.