Start up innovative: principali aspetti
Le start up innovative, disciplinate dal D.L. 179/2012, sono particolari società di capitali, che godono di speciali agevolazioni in considerazione della loro funzione. Esse, infatti, per essere considerate tali devono possedere le seguenti caratteristiche:
– le azioni proprie o le quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato;
– devono essere state costituite o comunque svolgere attività da non più di 5 anni;
– devono avere la sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
– il valore annuo della produzione non deve essere maggiore di 5 milioni di euro;
– non possono distribuire utili ne devono averlo fatto in precedenza;
– l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non devono essere costituite in seguito a fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda.
– il contenuto innovativo deve essere identificato attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti tre requisiti:
- il sostenimento di spese in ricerca e sviluppo uguale o maggiore al 15% del maggior valore fra il costo e il fatturato annuo;
- la forza lavoro complessiva in qualità di dipendenti o collaboratori deve essere costituita alternativamente :
- per almeno un terzo da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero;
- per due almeno terzi della forza lavoro, personale in possesso di laurea magistrale;
- devono essere alternativamente:
- titolari, depositari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- titolari di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Una società che presenta le precedenti caratteristiche può richiedere il riconoscimento di start up innovativa mediante l’iscrizione della società per via telematica nella Sezione speciale del Registro delle imprese. L’iscrizione è gratuita e avviene mediante la trasmissione alla camera di commercio dell’autocertificazione da parte del rappresentante legale attestante la sussistenza dei predetti requisiti e fornendo altresì informazioni riguardanti tali requisiti.
AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE
Le agevolazioni previste si applicano alle start up innovative dalla data d’iscrizione nella sezione speciale e possono essere mantenute in presenza di tutti gli altri requisiti fino al raggiungimento del quinto anno di attività a partire dalla data di costituzione.
Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, co. 8)
Alle start up innovative non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle camere di Commercio nonché i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese anche in fase di costituzione.
Deroghe alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7)
Alle start up innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
- creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
- effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi;
- offrire al pubblico quote di capitale.
Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26, co. 1)
In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, co. 4)
Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.
Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (d.l. 3/2015, art. 4, co. 11-novies)
La normativa ordinaria prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24.
Disciplina del lavoro tagliata su misura (d.lgs 81/2015, artt. 21, co. 3, e 23, co. 2)
La startup innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale.
A differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.
Entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.
Facoltà̀ di remunerare il personale in modo flessibile (d. l. 179/2012, art. 28)
Fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative possono definire, anche ai livelli decentrati, criteri per la determinazione di minimi salariali specifici per le startup innovative, nonché linee guida ad hoc per la definizione della citata parte variabile della retribuzione e, in generale, all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di sviluppo delle startup innovative.
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27)
Le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, come le stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
Inoltre, in seguito all’emanazione del relativo decreto attuativo, le startup innovative costituite online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi.
Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29)
Sono previste ricompense per gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, con un importante incentivo fiscale. Guarda anche l’articolo aggiornato sull’argomento.
Tali ricompense sono:
- per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati nell’anno fiscale 2019, le aliquote dell’incentivo sono:
- persone fisiche: detrazione Irpef al 40% su investimenti fino a 1 milione di euro
- persone giuridiche: deduzione dall’imponibile Ires pari 40% dell’ammontare investito in tutti i casi, aumentata al 50% se l’investitore acquisisce l’intero capitale sociale della startup innovativa.
Gli incentivi, esercitabili in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. La fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.
Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-5)
In Italia è stato creato un apposito registro di portali online autorizzati.
Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane.
Facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (d.l. 179/2012, art. 30, co. 6)
Le start up innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose.
La garanzia è infatti concessa in forma:
- Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;
- Prioritaria: le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;
- Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.
Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.
“Fail fast” (d.l. 179/2012, art. 30, commi 1-3)
In caso di insuccesso, le start up innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.