Imposte e contributi degli amministratori e dei soci di società a responsabilità limitata.
Uno dei quesiti che più di frequente mi vengono posti riguarda il trattamento fiscale e contributivo dei soci e degli amministratori delle società a responsabilità limitata. Di seguito si espone l’argomento in maniera estremamente semplificata. Per una trattazione più approfondita di casi specifici si rimanda in sede di consulenza.
Amministratori
L’emolumento degli amministratori o dell’amministratore unico di una Srl è deliberato normalmente dall’assemblea dei soci e può essere fisso o variabile. I criteri di determinazione possono essere previsti nell’atto costitutivo.
Esso può essere inquadrato come reddito di lavoro dipendente e assimilato o come reddito di lavoro autonomo (nel caso l’amministratore sia un libero professionista).
Nel primo caso l’amministratore sarà soggetto alla contribuzione alla gestione separata Inps ed i versamenti a quest’ultima, così come i versamenti dell’imposta sui redditi, saranno effettuati dalla società gestendoli nella busta paga come avviene per i lavoratori dipendenti.
Nel secondo caso i versamenti alla gestione previdenziale di appartenenza saranno eseguiti direttamente dall’amministratore al pari dei versamenti Irpef in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Soci
I soci possono percepire gli utili prodotti dalla società e deliberati dall’assemblea (ad eccezioni di particolari situazioni come per esempio in presenza di riserve da costituire o nel caso delle startup innovative come requisito per fruire delle agevolazioni).
Per gli utili prodotti a partire dall’anno d’imposta 2018 la tassazione prevista per i soci persone fisiche consiste in una ritenuta del 26% a titolo d’imposta che in quanto tale non comporta il dover dichiarare tali redditi nella dichiarazione annuale.
Si noti bene che gli utili prima della distribuzione sono già stati assoggettati ad imposizione Ires e Irap rispettivamente del 24% e 3,9% in capo alla società e che per gli utili prodotti prima dell’anno 2018 il trattamento fiscale è differente e per semplificazione non viene trattato in questo articolo.
Il socio, qualora non controlli direttamente o indirettamente la società (come per esempio nel caso possegga una partecipazione di maggioranza o sia l’amministratore) può costituire con la società un rapporto di lavoro dipendente (differente dalla fattispecie del socio d’opera la cui prestazione lavorativa è conferita nel capitale della società).
Qualora i soci non si limitino al semplice apporto di capitale ma partecipino anche in modo abituale e prevalente all’attività lavorativa dell’impresa, da non confondere con quella svolta dall’amministratore, essi pur non percependo gli utili possono essere soggetti all’iscrizione all’Inps nella gestione commercianti o artigiani (a seconda della tipologia dell’attività svolta possono rientrare in una o nell’altra o non rientrare in nessuna delle due come per esempio nel caso di attività industriale) ed essere obbligati al versamento dei contributi fissi calcolati sul minimale ed eventualmente anche quelli sull’eccedenza, il cui ammontare è stabilito di anno in anno, oltre all’obbligo di dichiarare la loro quota di utili (a prescindere dall’effettiva percezione) nel quadro RR della loro dichiarazione dei redditi.
In caso di società senza dipendenti il rischio di essere autonomamente iscritti dall’Inps è molto elevato in quanto la stessa rileverà che sicuramente qualcuno dei soci dovrà pur dedicarsi all’attività d’impresa.
Amministratori soci lavoratori
Nel caso in cui i soci svolgano contemporaneamente l’attività d’impresa e quella di amministratori essi sono soggetti sia alla contribuzione alla gestione separata che a quella commercianti o artigiani ove ricadano le condizioni.
Questa situazione si verifica sempre nelle Srl con un unico socio (Srl unipersonali) amministratore e senza dipendenti.