“Bonus facciate” anche per le società.

“Bonus facciate” anche per le società.

23 Febbraio 2020 Blog 0

 

Una delle novità di rilievo previste dalla manovra economica 2020 (consulta l‘articolo completo) è l’introduzione del cosiddetto “bonus facciate”. Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Tale agevolazione è rivolta alle persone fisiche anche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e agli enti, le società di persone e le società di capitali che conseguono reddito d’impresa. Sono incluse quindi anche le società a responsabilità limitata. Di seguito si espone la disciplina dando risalto agli aspetti che riguardano proprio la fruizione dello stesso da parte delle Srl.

 

Immobile oggetto dei lavori

Per avere diritto alla detrazione è necessario:

– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

L’immobile oggetto dell’intervento deve essere posseduto o detenuto al momento dell’avvio dei lavori la cui data deve risultare dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o al momento del sostenimento delle spese se antecedente all’avvio dei lavori.

Inoltre, possono usufruire della detrazione anche:

– il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;

– chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

Tipologia di spese ammesse

La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su:

  • edifici esistenti;
  • parti di edifici esistenti;
  • unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Essa spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 il quale classifica come:

  • zona A “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”;
  • zona B “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m 3 /m2”.

 

Interventi ammessi

La presente agevolazione mira ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare gli edifici nel rispetto dei loro elementi tipologici, formali e strutturali favorendo altresì interventi di miglioramento della loro efficienza energetica.

Esse riguardano le operazioni effettuate sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) mentre sono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In sintesi sono ammessi:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Essi ricomprendono:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • il rinnovo della facciata esterna dell’edificio con riferimento alla struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Sono inclusi anche:

  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Gli interventi che sono anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare:

  • le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari previsti dalla normativa vigente (decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015);
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (decreto 11 marzo 2008).

 

Ammontare della detrazione

Ai fini del calcolo della detrazione non è stabilito né un limite massimo dell’importo della stessa, né un limite massimo di spesa ammissibile, pertanto essa sarà calcolata applicando il 90% sull’intera spesa sostenuta.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e quindi, ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b del TUIR trattandosi di prestazioni di servizi, la spesa si considera sostenuta alla data in cui le prestazioni sono ultimate indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

 

Adempimenti richiesti:

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi del “bonus facciate” sono tenute a:

  • disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010; a tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti devono acquisire e conservare:

  • l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi, quest’ultima può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  • successivamente all’esecuzione degli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
  • Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, all’ENEA tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati in cui vanno riportati: i dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese; la tipologia dell’intervento eseguito; il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali; l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

I soggetti titolari di reddito di impresa (fra i quali le società a responsabilità limitata) che intendono avvalersi del “bonus facciate” devono effettuare gli adempimenti elencati in precedenza ma non sono, invece, tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito dovendosi fare riferimento al predetto criterio di competenza fiscale, previsto dall’articolo 109 del TUIR applicabile a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

 

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. In tal caso, anche ai fini del “bonus facciate”, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L’amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modalità di fruizione della detrazione

La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi scomputandola dall’imposta lorda fino a concorrenza di quest’ultima. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

 

Trattamento contabile del bonus facciate

Nel primo esercizio la contabilizzazione delle imposte viene effettuata al netto della detrazione inoltre si dovrà accendere in dare un conto dell’attivo circolante, voce C.II.5-bis crediti tributari, con contropartita la voce del conto economico relativa alle imposte dell’esercizio da girare al conto ”risconti passivi”, per il valore residuo. Per la contabilizzazione delle imposte relative agli esercizi successivi, la voce imposte dell’esercizio sono girate in avere con contropartita i risconti mentre i debiti tributari sono girati al credito in modo da ridurre entrambi dell’importo della quota annuale. In caso di impossibilità alla fruizione della detrazione conseguente alla chiusura dell’esercizio in perdita, il risconto viene girato direttamente a riduzione del credito.

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