Coronavirus provvedimenti fiscali
Aggiornamento del 10/04/2020
D.L. Liquidità
Ulteriore intervento del governo a favore delle imprese per fronteggiare la crisi. Con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 sono introdotte:
- Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi
I versamenti scadenti ad aprile e maggio 2020, riguardanti:
- Le ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati;
- I versamenti IVA;
- I contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
A favore dei:
- soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- di almeno il 33% sei nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- di almeno il 50% se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori ai 50 milioni di euro;
In particolare, la sospensione dei versamenti iva per i soggetti con domicilio sede nelle province di Bergamo Brescia Cremona Lodi e Piacenza si applica a prescindere dall’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019;
- gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa con riferimento alle ritenute, trattenute, ai contributi previdenziali e assicurativi.
I versamenti sospesi possono essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 30 giugno 2020 in un‘unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.
- Non effettuazione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e altri redditi
Per i soggetti con ricavi dell’anno d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro e senza dipendenti o assimilati, sui i ricavi percepiti dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Tali ritenute dovranno essere versate direttamente dal percipiente entro il 31 luglio 2020 in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo con la prima dovuta per luglio 2020.
- Riduzione degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per l’anno 2020
Nel caso in cui i versamenti degli acconti dovuti per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 calcolati col metodo previsionale siano almeno pari all’80% dell’imposta effettivamente dovuta non sono dovuti né sanzioni né interessi sulla differenza.
- Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo 2020
Tali versamenti, con scadenza precedentemente prorogata dal decreto cura Italia al 20 marzo 2020, se non eseguiti possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020 senza aggravi.
- Proroga dei termini per la consegna ai percipienti e l’invio telematico della Certificazione Unica 2020
L’adempimento con scadenza 31 marzo 2020 potrà essere effettuato entro il 30 aprile 2020 senza sanzioni.
- Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
A decorrere dall’anno 2020 il versamento in oggetto, con ordinaria scadenza entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre, può essere effettuato:
- per le fatture emesse il primo trimestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro entro la scadenza del versamento del secondo trimestre;
- se però l’importo dovuto complessivamente per i primi due trimestri fosse inferiore a 250 euro allora lo si potrà effettuare unitamente al versamento per l’imposta del terzo trimestre.
- Credito Imposta per spese di sanificazione acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza
Con riferimento al credito d’imposta introdotto con il decreto cura Italia spettante per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro nel 2020, pari al 50% di dette spese, lo stesso viene riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Aggiornamento del 17/03/2020
D.L. Cura Italia
Nella giornata di lunedì 16 marzo il governo ha emanato il decreto-legge in oggetto, non ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale al momento, con il quale interviene in modo più deciso in favore dei contribuenti imprese e lavoratori autonomi più colpiti dalla crisi economica provocata dall’epidemia del Covid-19 con provvedimenti generici e specifici per particolari categorie in funzione dell’attività e del fatturato dichiarato nell’anno d’imposta 2019.
Sospensione versamenti ed adempimenti
Per tutti i contribuenti:
- Sono sospesi gli adempimenti fiscali dal 8 marzo al 31 maggio. In particolare, la dichiarazione IVA, con scadenza 30 aprile, potrà essere inviata entro il 30 giugno;
- I versamenti che avevano scadenza il 16 marzo scorso, dovuti alle pubbliche amministrazioni compresi i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria vanno eseguiti entro venerdì 20 marzo;
- I versamenti in scadenza dall’ 8 marzo al 31 maggio dovuti per cartelle emesse dagli agenti della riscossione, per accertamenti esecutivi, per avvisi di addebito dell’INPS, per atti di accertamento emessi dalle Dogane e per gli atti esecutivi emessi dagli enti locali potranno essere pagati entro il 31 maggio in un’unica soluzione.
Per i contribuenti soggetti passivi iva con ricavi o compensi non superiori a euro 2.000.000 nel 2019:
- Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo relativi: a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali versamenti andranno effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate mensili.
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019:
- I ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. I versamenti di queste ritenute andranno effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate mensili.
Per i soggetti più gravemente colpiti quali:
-
- Le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,
- le società sportive e i soggetti che gestiscono gli stadi, gli impianti sportivi, le palestre, i club e le strutture per danza fitness e culturismo, i centri sportivi, le piscine e i centri natatori,
- le ricevitorie del lotto,
- i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e i pub,
- le aziende termali;
viene disposta la sospensione del versamento delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile oltre che dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 31 maggio 2020 oppure rateizzati in un massimo di cinque quote mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Crediti d’imposta e agevolazioni
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Cura Italia, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 da utilizzare in compensazione.
Aggiornamento del 14/03/2020
Con comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 50 del 13/03/2020 il governo dispone il differimento dei versamenti del 16 marzo 2020 in attesa dell’emanazione di un decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 nel quale saranno stabiliti i nuovi termini di versamento oltre ad ulteriori misure fiscali a sostegno delle imprese, professionisti e partite IVA.
Intervento del governo per agevolare le imprese colpite dall’attuale situazione economica creatasi dalla diffusione del Covid-19 e dalle conseguenze da esso portate.
Il governo, infatti, ha provveduto all’emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, con il quale ha disposto la proroga in tutto il territorio nazionale:
- dal 7 al 31 marzo 2020 del termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica 2020;
- dal 15 aprile al 5 maggio 2020 del giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia delle Entrate;
- dal 23 luglio al 30 settembre 2020 della scadenza per l’invio del 730 precompilato.
In aggiunta alla proroga dei precedenti adempimenti fiscali è prevista anche la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti da tale emergenza.
La suddetta sospensione interessa i cittadini, i professionisti, le imprese sia persone fisiche che giuridiche e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.
In particolare, nelle zone interessate l’Agenzia delle Entrate ha sospeso gli invii di: comunicazioni di irregolarità, delle richieste di documenti per il controllo formale, delle cartelle di pagamento e degli atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione e per tutto il predetto periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non sono tenuti ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.