E-Commerce con l’estero semplificazioni

E-Commerce con l’estero semplificazioni

14 Giugno 2021 Blog 0

 

Con il recepimento della direttiva comunitaria 2455/2017 in arrivo dal 1° luglio 2021 modifiche per l’e-commerce con l’estero in quanto entra in vigore una nuova normativa IVA col fine di semplificare gli adempimenti delle aziende che attuano il commercio elettronico di beni nei confronti dei consumatori finali di paesi intracomunitari. Operazioni queste, che hanno registrato un incremento esponenziale come conseguenza dell’avvento della pandemia da Covid-19.

La normativa introduce due nuovi regimi, l’OSS e l’IOSS, che vanno ad affiancarsi al preesistente regime MOSS (Mini One Stop Shop) entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e disciplinato dagli articoli da 74-quinquies a 74-octies del DPR n. 633/1972, riguardando ora tutte le prestazioni di servizi e le vendite a distanza intracomunitarie di beni verso consumatori finali (B2C) che hanno luogo negli stati membri UE in cui il fornitore non è stabilito.

Attualmente, solo per le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (i cosiddetti servizi TTE) forniti tramite piattaforma internet a consumatori finali (B2C), non residenti nel paese del fornitore ma in altri stati dell’Unione Europea, l’IVA, come normalmente avviene, è dovuta nel paese del fornitore fino al raggiungimento di un valore delle prestazioni dell’importo complessivo di euro 10.000 oltre il quale l’imposta diventa dovuta in ciascun paese dei consumatori finali.

Con l’introduzione del regime MOSS appunto, in luogo dell’identificazione diretta nel paese del cliente, operazione notevolmente costosa, per adempiere al versamento dell’IVA del paese in cui questi è residente, il prestatore può utilizzare la piattaforma MOSS per dichiarare trimestralmente le vendite effettuate paese per paese e versare l’IVA ivi dovuta nelle casse del proprio paese, il quale successivamente, attraverso la propria agenzia fiscale ridirige gli importi versati al paese del cliente committente.

Per le vendite a distanza di beni (commercio elettronico indiretto) invece attualmente e fino al 30 giugno 2021 l’IVA è dovuta nel paese del cliente consumatore finale se il fornitore supera nel corso dell’anno o ha superato nell’anno precedente uno specifico importo di vendite nel singolo paese europeo stabilito da ciascun paese (per l’Italia tale limite è di 35.000 euro).

A partire dal 1° luglio 2021 entrerà in funzione la nuova piattaforma OSS che permetterà nello stesso modo di assolvere anche l’IVA dovuta per le vendite e-commerce con l’estero di beni nel paese del consumatore finale, superata una nuova franchigia unica di 10.000 euro valente per tutte le cessioni a privati effettuate dal proprio paese comunitario in tutti gli altri paesi comunitari senza in questi dover essere obbligati a identificarsi ai fini IVA o avere un rappresentante fiscale andando così ad allineare le due tipologie di regimi IVA. In entrambi i casi, comunque, l’utilizzo delle piattaforme OSS e MOSS costituiscono una facoltà e non un obbligo, alternativo all’identificazione diretta nei paesi comunitari terzi.

Con la nuova piattaforma IOSS invece dal 1° luglio sarà possibile la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di valore non superiore a 150 euro sia da parte di soggetti non stabiliti in UE che da quelli stabiliti in UE.

Per ulteriori informazioni e servizi forniti dallo Studio riguardanti l’e-commerce controllare la pagina introduttiva.

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