Credito d’imposta per beni strumentali

Credito d’imposta per beni strumentali

18 Giugno 2021 Blog 0

Principale incentivo attualmente in vigore nell’ambito delle agevolazioni facenti parte del piano di transizione Industria 4.0 (vedi la pagina introduttiva)insieme al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è il credito d’imposta per beni strumentali nuovi, evoluzione dei precedenti super e iper-ammortamento.

Dapprima introdotto con la legge di bilancio 2020, legge 160/2019, è stato riconfermato da quella del 2021, legge 178/2020, che ha anche apportato modifiche alla disciplina originale.

Il credito è ottenibile da tutte le aziende residenti in Italia, a prescindere dall’attività svolta, a condizione che esse siano in regola con gli adempimenti derivanti dalla normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro e coi versamenti dei contributi dei dipendenti. È precluso invece alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e in tutti gli altri casi in cui venga meno la continuità aziendale.

I beni per essere agevolabili devono essere acquistati nuovi e costituire beni strumentali all’attività d’impresa (immobilizzazioni). Sono agevolabili:

  • i beni materiali ordinari;
  • i beni materiali di cui all’allegato A della legge 232/2016 (beni Industria 4.0) ;
  • i beni immateriali ordinari (solo legge di bilancio 2021);
  • i beni immateriali di cui all’allegato B della legge 232/2016 come integrato dalla legge 205/2017 (beni Industria 4.0);

 da utilizzare in siti produttivi localizzati in Italia ancorché acquistati all’estero.

Sono esclusi dal beneficio:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall’articolo 164, comma 1 del Tuir;
  • i beni caratterizzati da aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015;

I beni possono essere anche acquistati:

  • mediante contratti di leasing, a tal fine si considera il costo sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni;
  • e concessi in comodato purché siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria.

La legge di bilancio 2020 prevede che i beni siano acquistati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, mentre la legge di bilancio 2021 considera agevolabili i beni acquistati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni acquistati nel periodo in comune del 2020 (dal 16 novembre al 31 dicembre) si farà riferimento alla legge più conveniente per il beneficiario.

La legge di Bilancio 2020 prevede che per:

  • i beni materiali ordinari, il credito d’imposta sia del 6% del costo di acquisto (a cui devono essere aggiunti i costi accessori di diretta imputazione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • i beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta sia del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
  • i beni immateriali Industria 4.0, il credito d’imposta sia del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

La legge di Bilancio 2021 prevede che per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 per:

  • i beni materiali ordinari, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, e i beni immateriali ordinari, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d’imposta sia del 10% del costo.
  • gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile di cui all’articolo 18 legge 81/2017 il credito sia del 15% del costo di acquisto;
  • i beni materiali Industria 4.0 il credito d’imposta sia del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

Mentre per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per:

  • i beni materiali ordinari, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, e i beni immateriali ordinari, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%;
  • i beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

Infine, per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 per i beni immateriali Industria 4.0 il credito sia del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per poter usufruire del credito è necessario che nelle fatture dei beni agevolati sia inserita una dicitura con i riferimenti normativi della legge che ha istituito il credito. In caso di mancata indicazione di tale dicitura in fattura l’agenzia delle Entrate ha chiarito nelle risposte ad interpello 438 e 439 del 2020, che il beneficiario, in alternativa, può:

  • stampare la fattura apponendo la dicitura con una scritta indelebile anche utilizzando un timbro;
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare 14/E del 2019.

Per i beni Industria 4.0, inoltre, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

  • possiedono caratteristiche tecniche tali da poterli considerare ricompresi nelle categorie degli allegati A e B della legge 232/2016;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000.

Le due leggi di bilancio inoltre presentano anche una differente modalità di utilizzo del credito, infatti Il credito d’imposta di cui alla legge di Bilancio 2020, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali o in 3 rate annuali di pari importo se riferito ai beni immateriali a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per i beni Industria 4.0 inoltre è necessaria anche l’avvenuta interconnessione con il sistema aziendale.

Per quanto invece il credito di cui alla legge di Bilancio 2021 la compensazione può avvenire in:

  • 3 rate annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione per i beni ordinari, per i beni Industria 4.0 a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni;
  • in un’unica soluzione per i beni ordinari acquistati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Un bene affinché possa essere definito interconnesso, come da circolare 4/E/2017, è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (per esempio, clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.

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