Modificati i requisiti dimensionali ai fini dell’obbligo di nomina del revisore o del sindaco nelle SRL.

Modificati i requisiti dimensionali ai fini dell’obbligo di nomina del revisore o del sindaco nelle SRL.

24 Maggio 2019 Blog 0

Conversione in legge dello sblocca-cantieri

Con la conversione in legge (L. 55 del 14/06/2019) del decreto sblocca-cantieri (D.L. 32 del 18/04/2019) sono state  confermate le modifiche apportate al nuovo codice della crisi d’impresa per quanto riguarda i nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo interno delle Srl.

Tali limiti, infatti, sono raddoppiati rispetto a quanto previsto dal precedente D.lgs 14/2019 rendendo obbligatoria la nomina dell’organo di controllo per tutte le Srl che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi e numero medio di dipendenti 20.

Tale intervento si è reso necessario in seguito alle numerose critiche suscitate dall’originale formulazione, sopratutto per le piccole società, con riferimento all’aggravio economico richiesto dal doversi dotare dell’organo di controllo interno.

Approvazione del D.lgs 14/2019

Con l’approvazione del D.lgs 14/2019 il legislatore ha anche modificato l’articolo 2477 del codice civile che disciplina la nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata. Tale modifica, avvenuta nell’ambito della riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza, ha, a far data dal 16/03/2019, ridotto i limiti dei parametri oltre i quali interviene l’obbligo di dotare la società dell’organo di controllo.

Mentre in precedenza tale obbligo interveniva nel caso in cui per due esercizi consecutivi avveniva il superamento di due dei seguenti parametri: totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4,4 milioni di euro, totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 4,4 milioni di euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità, ora il nuovo articolo 2477 prevede che debbano essere superati per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri: totale dell’attivo dello stato patrimoniale milioni di euro, totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni milioni di euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità.

Rispetto alla precedente formulazione variano non solo i limiti numerici, ora più bassi, ma anche la modalità applicativa degli stessi bastando ora il superamento soltanto di uno dei tre parametri per far scattare l’obbligo.

Inoltre il nuovo articolo prevede la cessazione dell’obbligo quando per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei suddetti limiti mentre nella precedente formulazione era prevista la cessazione dell’obbligo dopo il non superamento per due esercizi consecutivi anche solo di uno dei limiti.

Un’altra importante modifica apportata alla disciplina della nomina dell’organo di controllo riguarda la mancata nomina di questo da parte dell’assemblea che approva il bilancio in cui venga riscontrato il superamento dei limiti nei 30 giorni previsti. Con il nuovo art. 2477 anche il conservatore del registro delle imprese, oltre che qualsiasi terzo interessato, può farne richiesta al tribunale sventando quindi il tentativo di evitare la nomina.

Si presume che con questo intervento il legislatore abbia voluto aumentare i controlli anche sulle società di piccole dimensioni, monitorando il requisito della continuità aziendale e cercando di prevenire le possibili crisi di queste. Tuttavia a regime potremo verificare se il beneficio derivante da quest’ulteriore obbligo compensi i maggiori costi da sostenere per il suo adempimento.

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