Decreto Crescita: novità di interesse per le Srl

Decreto Crescita: novità di interesse per le Srl

7 Luglio 2019 Blog 0

Con la L. 58 del 28.06.2019 è stato convertito in legge il decreto-legge 34 del 30.04.2019, il decreto crescita, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Di seguito si riportano le misure di maggior interesse che riguardano le società a responsabilità limitata:

 

Revisione della mini-IRES e introduzione del super-ammortamento

Entrambe le misure sono trattate nello specifico nel precedente articolo del 11.04.2019. In breve si riassume in cosa consistono:

La Mini-IRES: prevede l’applicazione di una aliquota agevolata, fissa del 20% a partire dal periodo d’imposta 2023 e a decrescere del 22,5%, 21,5%, 21%, 20,5% nei periodi dal 2019 al 2022, sulla quota di reddito prodotto pari all’ammontare dell’utile dell’esercizio accantonato a riserva.

Il super-ammortamento: prevede un incremento del 30% delle quote d’ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi esclusi i veicoli ad uso promiscuo, gli immobili e quelli con quota di ammortamento inferiore al 6,5%, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o posti in essere entro il 30 giugno 2020 a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%.

 

Maggiorazione della deducibilità dell’IMU

L’imposta municipale propria, IMU, relativa agli immobili strumentali, diviene deducibile dal reddito: al 50% per l’anno d’imposta 2019, al 60% per gli anni 2020 e 2021, al 70% per l’anno d’imposta 2022 e al 100% a partire dall’anno di imposta 2023.

 

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

Alle PMI (piccole medie imprese) è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per: l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione, fino ad un massimo di 60.000 euro.

 

Fatture elettroniche

Le fatture elettroniche devono essere emesse entro dodici giorni (e non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Nel campo “data”, deve essere indicata obbligatoriamente la data di effettuazione dell’operazione. La data di emissione della fattura diventa quella dell’invio allo SDI.

 

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

Diviene obbligatoria la fatturazione elettronica per le operazioni di cessioni di beni poste in essere con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con la Repubblica di San Marino. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di cui siamo al momento ancora in attesa, sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione della novità in questione.

 

Nuovi termini per i versamenti 2019 e le dichiarazioni telematiche

Slitta dal 30 settembre al 30 novembre la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP. 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

 

Modifiche al Patent Box

In alternativa alla procedura di accordo preventivo ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate è stata introdotta, come opzione, una nuova procedura per fruire della tassazione agevolata prevista dall’utilizzo di specifici beni immateriali. Tale nuova procedura consiste nel determinare direttamente l’ammontare del reddito agevolabile e riportarlo nella dichiarazione dei redditi. Si richiede inoltre la predisposizione di idonea documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

Nuova Sabatini

Le novità introdotte dal decreto riguardano il: raddoppio a 4 milioni di euro la soglia massima di investimenti per il finanziamento agevolato alle PMI che acquistano beni strumentali; viene introdotta l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per gli investimenti fino a 100mila euro.

 

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Coloro che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea sono tenuti a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre,secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate(ancora da emanare), per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Gli stessi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati precedentemente specificati, presenti sulla piattaforma, se non dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

 

Locazioni brevi

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve deve essere identificata mediante un codice alfanumerico denominato “codice identificativo”. Il codice deve essere usato in ogni comunicazione inerente all’offerta e promozione di servizi anche da parte degli agenti immobiliari e dei gestori di portali internet. L’inosservanza di tale disposizione è soggetta a sanzioni.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché’ della sua ubicazione nel territorio comunale.

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