Bonus Sanificazione 2021
Anche nel 2021 viene riproposto il Bonus Sanificazione, l’agevolazione fiscale che mira a favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. Tuttavia, la versione introdotta dall’art. 32 del Decreto Sostegni-Bis, il Dl 73 del 2021, a differenza della prima edizione introdotta dal decreto rilancio, Dl 34 del 2020, è limitata agli acquisti nei soli mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e depotenziata in quanto calcolata applicando un coefficiente del 30% anziché del 60% come l’anno scorso sul valore degli acquisti.
L’agevolazione è ottenibile dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e consiste in un credito d’imposta calcolato sul valore delle spese effettuate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Più specificatamente il Bonus Sanificazione 2021:
- Spetta per le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- Consiste in un credito d’imposta che viene calcolato applicando il 30% alle spese sostenute solamente nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un valore massimo del credito pari ad euro 60.000 per ciascun beneficiario;
- È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione;
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
L’ottenimento del credito è soggetto all’invio di una comunicazione delle spese effettuate all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 come da suo provvedimento 191910/2021.
Entro il 12 novembre 2021 sarà emanato un altro provvedimento indicante l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile in base alle risorse disponibili, come avvenuto lo scorso anno. Successivamente a tale data il credito in base a quest’ultimo provvedimento calcolato potrà essere utilizzato in compensazione.
Per conoscere altre misure agevolative, sulle quali lo Studio Commercialista Ruggieri vi potrà assistere, andare alla pagina Contributi e finanziamenti.